Codice della Crisi: concordato preventivo e sospensione degli affidamenti bancari
Le banche potrebbero riuscire ad eludere i divieti previsti dal Codice della Crisi per la sospensione o la revoca degli affidamenti, in caso di accesso del debitore al concordato preventivo. Le nuove norme riducono, infatti, la libertà delle banche di sospendere o revocare gli affidamenti quando il debitore chiede l’accesso al concordato preventivo (o ottiene le c.d. “misure protettive” previste dall’articolo 54 del nuovo Codice). Più precisamente, gli articoli 94-bis e 97 CCII impediscono alle banche di sospendere o revocare i fidi per il sol fatto del deposito della domanda di concordato, oppure (in caso di “misure protettive”) per il sol fatto del mancato pagamento di insoluti. Le nuove norme si applicano in maniera diversificata a seconda che si tratti di concordato con continuità, liquidatorio o “con riserva”, ma sono accomunate dalla ratio di impedire comportamenti opportunistici da parte delle banche. Restrizioni analoghe sono previste dagli artt. 16 e 18 CCII, per la composizione negoziata della crisi. Le banche, però, potrebbero cercare di eludere i nuovi divieti, rifacendosi al c.d. diritto “di gradimento”, spesso previsto dai contratti di affidamento, che permettono una valutazione discrezionale, volta per volta, delle proposte di anticipazione sottoposte dal debitore: considerato che i contratti pendenti proseguono (anche dopo l’avvio del concordato o della composizione negoziata), anche la clausola di gradimento resta applicabile, permettendo alle banche di rigettare le richieste di utilizzo (ad es., sulla base di una valutazione sul cliente anticipato, o sui termini dell’operazione sottostante). Tale comportamento potrebbe finire per tradursi in una sospensione “di fatto” dei fidi, con aggiramento dei divieti previsti dal Codice. Va detto, d’altra parte, che il comportamento della banca potrebbe essere censurabile, qualora le anticipazioni proposte in procedura fossero del tutto analoghe a quelle pacificamente accettate dalla banca nella fase pre-concorsuale: in tal caso, il rigetto della banca potrebbe mascherare una sospensione surrettizia del fido (motivata, a ben guardare, dall’avvio del concordato preventivo o dagli insoluti non rimborsati). È raccomandabile, quindi, un’attenta analisi del contesto e delle reali ragioni che giustificano la sospensione: un comportamento formalmente legittimo potrebbe risultare, nella sostanza, contrario ai nuovi divieti.
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